N.B.: lo Statuto approvato dall'Assemblea il 23/9/2024 sarà pubblicato dopo la registrazione presso la F.I.V.
STATUTO SOCIALE A.I.Ve.L. 2006
1
– L'Associazione Italiana Vela Latina che d'ora in avanti sarà chiamata
A.I.Ve.L. ha sede presso la residenza del Segretario dell’Associazione.
2
- E' facoltà dell'assemblea ordinaria dei soci trasferire la sede in altro luogo.
1
- L'Associazione Italiana Vela Latina ha lo scopo di contribuire alla
diffusione, conoscenza e pratica dello sport della vela nonché:
a) la partecipazione a
competizioni sportive;
b) promuovere lo studio e la divulgazione della cultura marinara mediterranea ed in particolare il recupero, la salvaguardia, il restauro conservativo, la costruzione e l’utilizzo delle imbarcazioni tradizionali da pesca, traffico e diporto armate a vela latina.
Art.
3 - Natura
1
- L'A.I.Ve.L è apolitica e non persegue scopo di lucro. Eventuali utili debbono
essere reinvestiti per l'attuazione dei fini istituzionali.
Art.
4 - Patrimonio ed entrate
1
- Il patrimonio sociale è costituito dalle proprietà mobiliari ed immobiliari
della A.I.Ve.L.
2
- Le entrate sono costituite dalle quote associative, dai proventi di
manifestazioni sportive e da quant'altro concorra ad incrementare l'attivo
sociale.
Art.
5 - Esercizio sociale
1
- L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e
si chiude al 31 dicembre d'ogni anno.
2
- Entro trenta giorni il Consiglio Direttivo deve compilare il bilancio
consuntivo e quello preventivo che, corredati della relazione dei revisori dei
conti, debbono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea ordinaria dei
soci.
Art.
6 - Tipologia
1
- Imbarcazioni a vela latina è qualunque tipo d'imbarcazione costruita nel
rispetto e secondo le specifiche del Regolamento di Stazza.
2
- Imbarcazione a vela latina è
qualunque tipo di imbarcazione costruita nel rispetto delle tradizioni della
marineria mediterranea, di criteri e metodi della cantieristica da pesca,
traffico e diporto.
1
- Socio è qualunque proprietario d’imbarcazione armata a vela latina in
regola con la quota sociale per l'anno in corso. Nel caso in cui un imbarcazione
sia di proprietà di una società o di un gruppo di proprietari, in ogni caso
costituiti, un solo rappresentante sarà considerato a tutti gli effetti
"socio proprietario".
2
- Sono previste altresì le figure di:
a)
"Socio non proprietario" che ha stessi diritti e doveri del
socio proprietario ad esclusione del diritto di
b) "Socio Onorario"
che ha stessi diritti e doveri del socio proprietario ad esclusione del diritto
di voto.
Il socio onorario è nominato dall'Assemblea dei soci su proposta del
Consiglio Direttivo ed è esentato dalla quota associativa annuale.
3
- la qualità di socio si perde per decesso, per dimissioni, per morosità o per
indegnità.
4
- La morosità è dichiarata dalla segreteria.
5
- L'indegnità è sancita dal Collegio dei Probiviri.
Art.
8 - Diritti dei soci
1
- Tutti i soci proprietari, ad esclusione dei minori, hanno diritto al voto.
2
- Tutti i soci hanno diritto altresì di frequentare i locali sociali e di
usufruire, secondo le norme dei regolamenti, dei vantaggi che l’A.I.Ve.L.
offre, di usare materiale sociale, di intervenire alle manifestazioni
organizzate.
Art.
9 - Doveri dei soci
1
- I soci sono tenuti a pagare la quota d’associazione al momento
dell'ammissione e la quota di partecipazione annuale stabilite dal Consiglio
Direttivo.
2
- Il socio deve comportarsi in modo irreprensibile sia dentro i locali sociali
sia all'esterno, osservare lo statuto ed i regolamenti.
Art.
10 - Consiglio Direttivo
1
- L'A.I.VE.L. è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da sette (7)
soci, eletti dall'assemblea ordinaria dei soci a scrutinio segreto.
2 - Il consiglio direttivo
resta in carica per la durata di quattro anni.
3
- Il Consiglio Direttivo nella sua prima seduta (1) elegge, a scrutinio segreto
il Segretario, il Tesoriere, il Consigliere alla Comunicazione e il
Consigliere Tecnico. E' facoltà del segretario procedere ad altre nomine per
particolari settori.
4
- Il Consiglio direttivo si riunisce tutte le volte che il segretario lo ritenga
necessario o che ne sia fatta richiesta da parte della maggioranza degli
elementi del consiglio stesso; può essere invitato a partecipare il Collegio
dei Revisori dei conti.
5
- Tutti i soci possono essere eletti, possono far parte del consiglio Direttivo
soci non armatori nel numero massimo di due ( 2 ).
Art.
11 - Integrazione del numero dei Componenti il Consiglio Direttivo
1 - In caso di dimissioni,
decadenza, non accettazione o altro motivo di cessazione dell'incarico di un
numero di consiglieri non superiore alla maggioranza, l'integrazione avviene con
la cooptazione del primo dei non eletti.
2
- Nel caso la cooptazione non sia possibile si procede ad elezione parziale
mediante la convocazione, entro il termine massimo di trenta giorni, di
un'assemblea straordinaria elettiva da tenersi entro il termine di trenta giorni
successivi alla convocazione.
Art.
12 - Decadenza del Consiglio Direttivo
1 - Il Consiglio Direttivo
decade per dimissioni o per impedimento definitivo, anche non contemporanei,
della maggioranza dei suoi componenti nell'arco del quadriennio, anche se
integrato a norma dell'art.11.
2
- I' Assemblea Straordinaria Elettiva per i nuovi componenti è convocata entro
il termine massimo di trenta giorni e dovrà tenersi entro il termine dei trenta
giorni successivi alla convocazione. I nuovi eletti restano in carica sino alla
scadenza del quadriennio.
Art.
13 - Deliberazioni e competenze del Consiglio Direttivo
1
- Il Consiglio è presieduto dal Segretario, in sua assenza dal suo Delegato, in
assenza di entrambi dal Consigliere più anziano in età dei presenti.
2 - Per la validità delle
deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei componenti del
segretario Consiglio Direttivo ed il voto favorevole della maggioranza dei
presenti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
3
- Delle riunioni del consiglio sarà redatto su apposito libro, il relativo
verbale che sarà sottoscritto dal segretario.
4
- Il consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione
ordinaria e straordinaria dell'associazione, senza limitazioni.
5
- Esso procede altresì, ove ritenuto opportuno, alla nomina di collaboratori,
consulenti etc., determinandone il compenso e predispone e delibera, occorrendo,
il regolamento per il funzionamento della associazione, la cui osservanza è
obbligatoria per tutti gli associati.
6
- Esso inoltre procede alla nomina di un comitato tecnico.
Art.
14 - Segretario
1
- Il Segretario, e in sua assenza un suo specifico Delegato, rappresenta
legalmente l’Associazione nei confronti della FIV, nei confronti di terzi e in
giudizio, coordina le attività della Classe, presiede le riunioni
dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, cura l’esecuzione delle delibere
dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.
Il Segretario è responsabile: della regolare
stesura degli atti formali dell’Associazione, curandone la conservazione e del
regolare funzionamento dell’attività dell’Associazione; di predisporre i
verbali e le delibere del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea; di sbrigare la
normale corrispondenza; di curare i rapporti con la Federazione, gli Armatori, i
Circoli e i Delegati Zonali.
2
- Il Segretario, per l’espletamento delle sue funzioni, ha la facoltà di
nominare fra i Consiglieri e/o gli Associati aventi diritto di voto, uno o più
collaboratori, ferma restando la sua responsabilità sugli atti e sulle
mansioni.
3
- Nei casi di
urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di
questo alla prima riunione
Art.
15 - Decadenza del Segretario
1
- Il Segretario decade per dimissioni, impedimento definitivo o per qualsiasi
altro motivo di cessazione della carica.
2 - Nel caso di decadenza il consiglio direttivo resta in carica per l'ordinaria amministrazione ed è presieduto dal Consigliere più anziano in età e ciò sino all'espletamento delle procedure d’integrazione del numero dei componenti e successiva elezione del segretario.
Art.
19 - Delegati di Zona
1
– I Soci Armatori di ogni Zona FIV eleggono un Delegato Zonale che coordina
l’attività della Classe in quella Zona.
2
– I Delegati Zonali fanno riferimento al Segretario e operano sulla base delle
direttive impartite dal Consiglio Direttivo
3
– I Delegati Zonali hanno il compito di riscuotere, per conto del Tesoriere,
gli oneri sociali dovuti dagli Armatori della loro Zona.
1
- I soci sono convocati in assemblea ordinaria dal consiglio direttivo almeno
una volta l'anno per l'approvazione dei bilanci e deve essere tenuta entro il
mese di marzo.
2
- L'assemblea ordinaria deve inoltre essere tenuta entro il mese di marzo
dell'anno successivo alla scadenza degli incarichi elettivi.
3
- I soci debbono essere convocati almeno dieci giorni prima della seduta ed
almeno quindici giorni prima se l'ordine del giorno prevede l'approvazione dei
bilanci od il rinnovo delle cariche elettive.
4
- L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, deve essere inviato
a tutti i soci aventi diritto di voto e tenuta in prima e seconda convocazione,
con un intervallo tra la prima e la seconda convocazione di almeno un ora.
Art.
21 - Convocazione Assemblea Straordinaria
1
- I soci sono convocati in assemblea straordinaria dal consiglio direttivo per
deliberare sulle modifiche dello Statuto; delibera altresì, a scrutinio
segreto, sulla nomina e sui poteri del o dei liquidatori.
2
- L'assemblea straordinaria è convocata, altresì per richiesta di almeno il
25% dei soci aventi il diritto di voto; nella richiesta deve essere indicato
l'argomento o gli argomenti da trattare.
3 - Il consiglio direttivo,
nella prima riunione, formulerà l'ordine del giorno e convocherà l'assemblea
straordinaria che deve essere tenuta entro i trenta giorni successivi, con le
modalità all'art. 21.
4
- L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, deve essere inviato
a tutti i soci aventi diritto di voto e tenuta in prima e seconda convocazione,
con un intervallo tra la prima e la seconda di almeno un’ ora.
Art.
22 - Costituzione delle Assemblee
1
- Le assemblee nominano il presidente, il segretario ed, ove occorra, il seggio
elettorale.
2
- Le assemblee sono validamente costituite in prima convocazione quando sono
presenti almeno la metà dei soci aventi diritto di voto ed in seconda
convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.
3
- Nelle assemblee convocate per l'approvazione dei bilanci e per le cariche
elettive debbono essere presenti almeno il 25% degli associati aventi diritto di
voto
4
- Non possono partecipare alle assemblee i soci non in regola con i pagamenti ed
i soci ai quali sia stata irrogata una sanzione definitiva in corso di
esecuzione.
5
- Ogni socio con diritto di voto può rappresentare per delega un massimo di due
soci.
Art.
23 - Deliberazioni delle Assemblee
1
- Le assemblee deliberano a maggioranza dei voti espressi, nei voti espressi non
sono compresi gli astenuti ed i voti nulli. Per le modifiche dello statuto
occorre il voto favorevole della maggioranza degli associati aventi diritto al
voto.
2
- Per lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre
il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto al voto.
3
- L'assemblea ordinaria delibera sul bilancio preventivo e consuntivo. I
componenti del consiglio direttivo e i
Controllori
la regolarità contabile e amministrativa non hanno diritto al voto.
4
- L'assemblea delibera sugli indirizzi e direttive generali, elegge a scrutinio
segreto il consiglio direttivo, il collegio dei probiviri ed il collegio dei
revisori dei conti che durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
Art.
24 - Collegio dei Probiviri
1
- Il collegio dei probiviri, eletto dall'assemblea, è composto da tre
componenti, che nominano tra loro il presidente, e da due supplenti. In caso di
dimissioni, decadenza, non accettazione dell'incarico o altro motivo di
cessazione dell'incarico gli effettivi sono sostituiti dai supplenti a partire
da quello che ha avuto il maggior numero di voti.
2
- Il collegio dei probiviri decide, su parere consultivo del consiglio
direttivo, i procedimenti disciplinari a carico dei soci, adottando in relazione
alla gravità dei fatti le seguenti sanzioni:
a) ammonizione;
b) deplorazione;
c) sospensione fino ad un massimo di dodici mesi;
d) radiazione.
3
- Avverso i provvedimenti del collegio dei probiviri è ammesso reclamo
all'assemblea straordinaria da proporre entro trenta giorni dalla comunicazione.
L'assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dal deposito del reclamo.
4
- L'assemblea decide a scrutinio segreto. Le decisioni dell'assemblea non
possono essere impugnate avanti autorità giudiziarie.
Art.
25 – Controllori la Regolarità Contabile e Amministrativa
2
- I Controllori la regolarità contabile e amministrativa dovranno accertare la
regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci
annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e
di titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche
individualmente, ad atti di ispezione e controllo.
3
- In casi di dimissioni, decadenza, non accettazione dell'incarico o altro
motivo di cessazione dell'incarico gli effetti sono sostituiti sai supplenti a
partire da quello che ha avuto il maggior numero di voti.
Art.
26 - Natura delle Cariche
1
- I candidati alle cariche dell’Associazione debbono presentare le loro
candidature entro il termine di dieci giorni liberi della data di prima
convocazione.
2
- Non possono candidarsi i soci non in regola con i pagamenti, quelli che hanno
subito una sanzione definitiva in corso di esecuzione nonché i componenti la
Commissione Verifiche poteri e la Commissione Scrutinio.
3
- L'elenco dei candidati è predisposto dalla segreteria.
4
- Non sono ammesse candidature a cariche diverse.
Art .28
- Comitato Tecnico
1
- Il Comitato Tecnico viene nominato dal consiglio direttivo, esso è composto
da tre membri, di cui uno Stazzatore
ufficiale della classe.
2
- Non possono far parte del comitato gli armatori, i costruttori navali e i
velai.
3
- Tale comitato costituisce l‘ organo consultivo del consiglio direttivo per
quanto concerne il regolamento di stazza, le sue eventuali modifiche ed
integrazioni.
Art.
29 - Regolamenti e Certificati di Stazza
1
- L'organizzazione e l'attività dell'associazione sono disciplinate dai
regolamenti.
2
- I regolamenti e le loro modificazioni sono deliberati dal consiglio direttivo.
3
- Il regolamento di stazza della classe è quello approvato dalla Federazione
Italiana Vela. Lo stesso può essere modificato, ma le modifiche per avere
efficacia devono essere sottoposte all'approvazione della F.I.V.
4
- La predetta approvazione s’intende avvenuta trascorsi novanta giorni dal
deposito delle modifiche presso la segreteria generale della F.I.V.
5
- Il certificato di stazza è il documento ufficiale dell'imbarcazione e ne
attesta la rispondenza al Regolamento di Stazza; è rilasciato dalla segreteria
in conformità ad un verbale di stazza redatto, a seguito di una verifica
dell'imbarcazione, da parte di un delegato con funzione di stazzatore
riconosciuto dall'associazione o da uno stazzatore F.I.V..
I certificati di stazza sono conservati dalla segreteria che ne rilascia una copia al proprietario dell'imbarcazione.
I
numeri velici sono assegnati dalla segreteria e devono essere preceduti dalle
lettere identificative della nazionalità (ITA).
Art.
30 - Clausola Compromissoria
1
- I provvedimenti adottati dagli organi dell'associazione hanno piena e
definitiva efficacia nei confronti dei soci.
2
- Qualsiasi controversia che insorga tra l'associazione ed i soci o tra soci
stessi correlata all'attività sociale deve essere sottoposta all'associazione.
3
- Qualsiasi altra controversia, anche di natura patrimoniale, deve essere
composta mediante arbitrato irrituale.
4
- L'inosservanza di dette disposizioni costituisce illecito disciplinare.
Art.
31 - Scioglimento
1
- Lo scioglimento è deliberato dall'assemblea straordinaria la quale provvederà
alla nomina di uno o più liquidatori.
2
- L'eventuale attivo risultante dalla liquidazione non potrà essere ripartito
fra i soci, ma dovrà essere devoluto ad associazioni sportive o ad enti
pubblici con analoghe finalità.