N.B.: lo Statuto approvato dall'Assemblea il 23/9/2024 sarà pubblicato dopo la registrazione presso la F.I.V.

STATUTO SOCIALE A.I.Ve.L. 2006

Art. 1 - Sede

1 – L'Associazione Italiana Vela Latina che d'ora in avanti sarà chiamata A.I.Ve.L. ha sede presso la residenza del Segretario dell’Associazione.

2 - E' facoltà dell'assemblea ordinaria dei soci trasferire la sede in altro luogo.

Art. 2 - Scopi

1 - L'Associazione Italiana Vela Latina ha lo scopo di contribuire alla diffusione, conoscenza e pratica dello sport della vela nonché:

     a)   la partecipazione a competizioni sportive;

b)  promuovere lo studio e la divulgazione della cultura marinara mediterranea ed in particolare il recupero, la salvaguardia, il restauro conservativo, la costruzione e l’utilizzo delle imbarcazioni tradizionali da pesca, traffico e diporto armate a vela latina.

Art. 3 - Natura

1 - L'A.I.Ve.L è apolitica e non persegue scopo di lucro. Eventuali utili debbono essere reinvestiti per l'attuazione dei fini istituzionali.

Art. 4 - Patrimonio ed entrate

1 - Il patrimonio sociale è costituito dalle proprietà mobiliari ed immobiliari della A.I.Ve.L.

2 - Le entrate sono costituite dalle quote associative, dai proventi di manifestazioni sportive e da quant'altro concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Art. 5 - Esercizio sociale

1 - L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre d'ogni anno.

2 - Entro trenta giorni il Consiglio Direttivo deve compilare il bilancio consuntivo e quello preventivo che, corredati della relazione dei revisori dei conti, debbono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea ordinaria dei soci.

 Art. 6 - Tipologia

1 - Imbarcazioni a vela latina è qualunque tipo d'imbarcazione costruita nel rispetto e secondo le specifiche del Regolamento di Stazza.

2 -  Imbarcazione a vela latina è qualunque tipo di imbarcazione costruita nel rispetto delle tradizioni della marineria mediterranea, di criteri e metodi della cantieristica da pesca, traffico e diporto.

Art. 7 - Soci

1 - Socio è qualunque proprietario d’imbarcazione armata a vela latina in regola con la quota sociale per l'anno in corso. Nel caso in cui un imbarcazione sia di proprietà di una società o di un gruppo di proprietari, in ogni caso costituiti, un solo rappresentante sarà considerato a tutti gli effetti "socio proprietario".

2 - Sono previste altresì le figure di:

a)       "Socio non proprietario" che ha stessi diritti e doveri del socio proprietario ad esclusione del diritto di voto.

      b)  "Socio Onorario" che ha stessi diritti e doveri del socio proprietario ad esclusione del diritto di voto.

            Il socio onorario è nominato dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo ed è esentato dalla quota associativa annuale.

3 - la qualità di socio si perde per decesso, per dimissioni, per morosità o per indegnità.

4 - La morosità è dichiarata dalla segreteria.

5 - L'indegnità è sancita dal Collegio dei Probiviri.

Art. 8 - Diritti dei soci

1 - Tutti i soci proprietari, ad esclusione dei minori, hanno diritto al voto.

2 - Tutti i soci hanno diritto altresì di frequentare i locali sociali e di usufruire, secondo le norme dei regolamenti, dei vantaggi che l’A.I.Ve.L. offre, di usare materiale sociale, di intervenire alle manifestazioni organizzate.

 Art. 9 - Doveri dei soci

1 - I soci sono tenuti a pagare la quota d’associazione al momento dell'ammissione e la quota di partecipazione annuale stabilite dal Consiglio Direttivo.

2 - Il socio deve comportarsi in modo irreprensibile sia dentro i locali sociali sia all'esterno, osservare lo statuto ed i regolamenti.

Art. 10 - Consiglio Direttivo

1 - L'A.I.VE.L. è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da sette (7) soci, eletti dall'assemblea ordinaria dei soci a scrutinio segreto.

2 - Il consiglio direttivo resta in carica per la durata di quattro anni.

3 - Il Consiglio Direttivo nella sua prima seduta (1) elegge, a scrutinio segreto il Segretario, il Tesoriere, il Consigliere alla Comunicazione e il Consigliere Tecnico. E' facoltà del segretario procedere ad altre nomine per particolari settori.

4 - Il Consiglio direttivo si riunisce tutte le volte che il segretario lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da parte della maggioranza degli elementi del consiglio stesso; può essere invitato a partecipare il Collegio dei Revisori dei conti.

 5 - Tutti i soci possono essere eletti, possono far parte del consiglio Direttivo soci non armatori nel numero massimo di due ( 2 ).

Art. 11 - Integrazione del numero dei Componenti il Consiglio Direttivo

1 - In caso di dimissioni, decadenza, non accettazione o altro motivo di cessazione dell'incarico di un numero di consiglieri non superiore alla maggioranza, l'integrazione avviene con la cooptazione del primo dei non eletti.

2 - Nel caso la cooptazione non sia possibile si procede ad elezione parziale mediante la convocazione, entro il termine massimo di trenta giorni, di un'assemblea straordinaria elettiva da tenersi entro il termine di trenta giorni successivi alla convocazione.

 Art. 12 - Decadenza del Consiglio Direttivo

1 - Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni o per impedimento definitivo, anche non contemporanei, della maggioranza dei suoi componenti nell'arco del quadriennio, anche se integrato a norma dell'art.11.

2 - I' Assemblea Straordinaria Elettiva per i nuovi componenti è convocata entro il termine massimo di trenta giorni e dovrà tenersi entro il termine dei trenta giorni successivi alla convocazione. I nuovi eletti restano in carica sino alla scadenza del quadriennio.

Art. 13 - Deliberazioni e competenze del Consiglio Direttivo

1 - Il Consiglio è presieduto dal Segretario, in sua assenza dal suo Delegato, in assenza di entrambi dal Consigliere più anziano in età dei presenti.

2 - Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei componenti del segretario Consiglio Direttivo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

3 - Delle riunioni del consiglio sarà redatto su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal segretario.

 4 - Il consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, senza limitazioni.

5 - Esso procede altresì, ove ritenuto opportuno, alla nomina di collaboratori, consulenti etc., determinandone il compenso e predispone e delibera, occorrendo, il regolamento per il funzionamento della associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

6 - Esso inoltre procede alla nomina di un comitato tecnico.

Art. 14 - Segretario

1 - Il Segretario, e in sua assenza un suo specifico Delegato, rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti della FIV, nei confronti di terzi e in giudizio, coordina le attività della Classe, presiede le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, cura l’esecuzione delle delibere dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo. Il Segretario è responsabile: della regolare stesura degli atti formali dell’Associazione, curandone la conservazione e del regolare funzionamento dell’attività dell’Associazione; di predisporre i verbali e le delibere del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea; di sbrigare la normale corrispondenza; di curare i rapporti con la Federazione, gli Armatori, i Circoli e i Delegati Zonali.

2 - Il Segretario, per l’espletamento delle sue funzioni, ha la facoltà di nominare fra i Consiglieri e/o gli Associati aventi diritto di voto, uno o più collaboratori, ferma restando la sua responsabilità sugli atti e sulle mansioni.

3 - Nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione

Art. 15 - Decadenza del Segretario

1 - Il Segretario decade per dimissioni, impedimento definitivo o per qualsiasi altro motivo di cessazione della carica.

2 - Nel caso di decadenza il consiglio direttivo resta in carica per l'ordinaria amministrazione ed è presieduto dal Consigliere più anziano in età e ciò sino all'espletamento delle procedure d’integrazione del numero dei componenti e successiva elezione del segretario.

Art 16 – Tesoriere

1 - Il Tesoriere ha il compito di curare l’andamento amministrativo/contabile dell’Associazione e il maneggio del denaro, riferendone periodicamente al Consiglio Direttivo. Predispone i progetti di bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione degli Organi competenti.

Tiene i rapporti con i Delegati Zonali per il versamento degli oneri sociali dovuti dagli Armatori della Zona di loro competenza.

Art. 17 Consigliere alla Comunicazione

1 – Il Consigliere alla Comunicazione è responsabile dell’ufficio stampa, della pubblicità delle attività e delle comunicazioni agli Associati.

Art. 18 Responsabile Tecnico

1 - Il Responsabile Tecnico ha il compito di curare l’anagrafe degli armatori e delle imbarcazioni iscritti alla Classe. Cura l’archivio dei certificati di stazza e il loro aggiornamento. Provvede alla predisposizione dei verbali di stazza.

Art. 19 - Delegati di Zona

 1 – I Soci Armatori di ogni Zona FIV eleggono un Delegato Zonale che coordina l’attività della Classe in quella Zona.

2 – I Delegati Zonali fanno riferimento al Segretario e operano sulla base delle direttive impartite dal Consiglio Direttivo

3 – I Delegati Zonali hanno il compito di riscuotere, per conto del Tesoriere, gli oneri sociali dovuti dagli Armatori della loro Zona.

Art. - 20 - Convocazione Assemblea Ordinaria

1 - I soci sono convocati in assemblea ordinaria dal consiglio direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione dei bilanci e deve essere tenuta entro il mese di marzo.

2 - L'assemblea ordinaria deve inoltre essere tenuta entro il mese di marzo dell'anno successivo alla scadenza degli incarichi elettivi.

3 - I soci debbono essere convocati almeno dieci giorni prima della seduta ed almeno quindici giorni prima se l'ordine del giorno prevede l'approvazione dei bilanci od il rinnovo delle cariche elettive.

4 - L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, deve essere inviato a tutti i soci aventi diritto di voto e tenuta in prima e seconda convocazione, con un intervallo tra la prima e la seconda convocazione di almeno un ora.

Art. 21 - Convocazione Assemblea Straordinaria

1 - I soci sono convocati in assemblea straordinaria dal consiglio direttivo per deliberare sulle modifiche dello Statuto; delibera altresì, a scrutinio segreto, sulla nomina e sui poteri del o dei liquidatori.

2 - L'assemblea straordinaria è convocata, altresì per richiesta di almeno il 25% dei soci aventi il diritto di voto; nella richiesta deve essere indicato l'argomento o gli argomenti da trattare.

3 - Il consiglio direttivo, nella prima riunione, formulerà l'ordine del giorno e convocherà l'assemblea straordinaria che deve essere tenuta entro i trenta giorni successivi, con le modalità all'art. 21.

4 - L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, deve essere inviato a tutti i soci aventi diritto di voto e tenuta in prima e seconda convocazione, con un intervallo tra la prima e la seconda di almeno un’ ora.

Art. 22 - Costituzione delle Assemblee

1 - Le assemblee nominano il presidente, il segretario ed, ove occorra, il seggio elettorale.

2 - Le assemblee sono validamente costituite in prima convocazione quando sono presenti almeno la metà dei soci aventi diritto di voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

3 - Nelle assemblee convocate per l'approvazione dei bilanci e per le cariche elettive debbono essere presenti almeno il 25% degli associati aventi diritto di voto

4 - Non possono partecipare alle assemblee i soci non in regola con i pagamenti ed i soci ai quali sia stata irrogata una sanzione definitiva in corso di esecuzione.

5 - Ogni socio con diritto di voto può rappresentare per delega un massimo di due soci.

Art. 23 - Deliberazioni delle Assemblee

1 - Le assemblee deliberano a maggioranza dei voti espressi, nei voti espressi non sono compresi gli astenuti ed i voti nulli. Per le modifiche dello statuto occorre il voto favorevole della maggioranza degli associati aventi diritto al voto.

2 - Per lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto al voto.

3 - L'assemblea ordinaria delibera sul bilancio preventivo e consuntivo. I componenti del consiglio direttivo e i

Controllori la regolarità contabile e amministrativa non hanno diritto al voto.

4 - L'assemblea delibera sugli indirizzi e direttive generali, elegge a scrutinio segreto il consiglio direttivo, il collegio dei probiviri ed il collegio dei revisori dei conti che durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Art. 24 - Collegio dei Probiviri

1 - Il collegio dei probiviri, eletto dall'assemblea, è composto da tre componenti, che nominano tra loro il presidente, e da due supplenti. In caso di dimissioni, decadenza, non accettazione dell'incarico o altro motivo di cessazione dell'incarico gli effettivi sono sostituiti dai supplenti a partire da quello che ha avuto il maggior numero di voti.

2 - Il collegio dei probiviri decide, su parere consultivo del consiglio direttivo, i procedimenti disciplinari a carico dei soci, adottando in relazione alla gravità dei fatti le seguenti sanzioni:

      a) ammonizione;

      b) deplorazione;

      c) sospensione fino ad un massimo di dodici mesi;

      d) radiazione.

3 - Avverso i provvedimenti del collegio dei probiviri è ammesso reclamo all'assemblea straordinaria da proporre entro trenta giorni dalla comunicazione. L'assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dal deposito del reclamo.

4 - L'assemblea decide a scrutinio segreto. Le decisioni dell'assemblea non possono essere impugnate avanti autorità giudiziarie.

Art. 25 – Controllori la Regolarità Contabile e Amministrativa

1 - Sono eletti fra gli Associati dall’Assemblea in numero di tre effettivi e due supplenti. Essi nominano, al loro interno e alla prima riunione , un Presidente. Non possono essere in relazione di parentela o affinità, fino al 4° grado, con i membri del Consiglio Direttivo.

2 - I Controllori la regolarità contabile e amministrativa dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e di titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

3 - In casi di dimissioni, decadenza, non accettazione dell'incarico o altro motivo di cessazione dell'incarico gli effetti sono sostituiti sai supplenti a partire da quello che ha avuto il maggior numero di voti.

Art. 26 - Natura delle Cariche

1 - Tutte le cariche sociali, elettive e non, sono onorarie e non danno diritto ad alcun compenso.

Art. 27 - Candidature

1 - I candidati alle cariche dell’Associazione debbono presentare le loro candidature entro il termine di dieci giorni liberi della data di prima convocazione.

2 - Non possono candidarsi i soci non in regola con i pagamenti, quelli che hanno subito una sanzione definitiva in corso di esecuzione nonché i componenti la Commissione Verifiche poteri e la Commissione Scrutinio.

3 - L'elenco dei candidati è predisposto dalla segreteria.

4 - Non sono ammesse candidature a cariche diverse.

Art .28 - Comitato Tecnico

1 - Il Comitato Tecnico viene nominato dal consiglio direttivo, esso è composto da tre membri, di cui uno  Stazzatore ufficiale della classe.

2 - Non possono far parte del comitato gli armatori, i costruttori navali e i velai.

3 - Tale comitato costituisce l‘ organo consultivo del consiglio direttivo per quanto concerne il regolamento di stazza, le sue eventuali modifiche ed integrazioni. 

Art. 29 - Regolamenti e Certificati di Stazza

1 - L'organizzazione e l'attività dell'associazione sono disciplinate dai regolamenti.

2 - I regolamenti e le loro modificazioni sono deliberati dal consiglio direttivo.

3 - Il regolamento di stazza della classe è quello approvato dalla Federazione Italiana Vela. Lo stesso può essere modificato, ma le modifiche per avere efficacia devono essere sottoposte all'approvazione della F.I.V.

4 - La predetta approvazione s’intende avvenuta trascorsi novanta giorni dal deposito delle modifiche presso la segreteria generale della F.I.V.

5 - Il certificato di stazza è il documento ufficiale dell'imbarcazione e ne attesta la rispondenza al Regolamento di Stazza; è rilasciato dalla segreteria in conformità ad un verbale di stazza redatto, a seguito di una verifica dell'imbarcazione, da parte di un delegato con funzione di stazzatore riconosciuto dall'associazione o da uno stazzatore F.I.V..

I certificati di stazza sono conservati dalla segreteria che ne rilascia una copia al proprietario dell'imbarcazione.

I numeri velici sono assegnati dalla segreteria e devono essere preceduti dalle lettere identificative della nazionalità (ITA).

Art. 30 - Clausola Compromissoria

 1 - I provvedimenti adottati dagli organi dell'associazione hanno piena e definitiva efficacia nei confronti dei soci.

2 - Qualsiasi controversia che insorga tra l'associazione ed i soci o tra soci stessi correlata all'attività sociale deve essere sottoposta all'associazione.

3 - Qualsiasi altra controversia, anche di natura patrimoniale, deve essere composta mediante arbitrato irrituale.

4 - L'inosservanza di dette disposizioni costituisce illecito disciplinare.

 Art. 31 - Scioglimento

1 - Lo scioglimento è deliberato dall'assemblea straordinaria la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

2 - L'eventuale attivo risultante dalla liquidazione non potrà essere ripartito fra i soci, ma dovrà essere devoluto ad associazioni sportive o ad enti pubblici con analoghe finalità.

Il presente Statuto è stato così modificato dall’Assemblea dei Soci tenutasi in Oristano il 05 febbraio 2006.